EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0875

Regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione, del 25 settembre 2012 , che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

GU L 258 del 26.9.2012, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/875/oj

26.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/21


REGOLAMENTO (UE) N. 875/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2012

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (“il regolamento di base”), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato consultivo, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(2)

La domanda è stata presentata in data 14 agosto 2012 dalla Federazione europea dei fabbricanti di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association - EBMA) per conto di In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. e MAXCOM Ltd., 3 fabbricanti di biciclette aderenti dell’Unione.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto interessato dalla possibile elusione sono biciclette e altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma monocicli esclusi), privi di motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codice TARIC 8712007090), originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”).

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è identico a quello descritto nel considerando precedente, ma è spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame (“il prodotto oggetto dell’inchiesta”).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell' articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, delle misure imposte dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1524/2000 (3) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (4).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, mediante trasbordo attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia e mediante operazioni di assemblaggio di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in Indonesia, Sri Lanka e Tunisia.

(7)

Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.

(8)

La domanda mostra che in seguito all’aumento del dazio antidumping sul prodotto in esame istituito dal regolamento (CE) n. 1095/2005, sono intervenuti significativi mutamenti nelle caratteristiche degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia verso l’UE, motivati o giustificati solo dall’istituzione del dazio.

(9)

Il mutamento consiste nel trasbordo di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia verso l’UE e da operazioni di assemblaggio in Indonesia, Sri Lanka e Tunisia.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini di quantità e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre prove sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(11)

Infine la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(12)

Se nel corso dell’inchiesta venissero accertate pratiche di elusione attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l’inchiesta potrà estendersi anche ad esse.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note in Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note nella Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle loro associazioni note nell’UE nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(15)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a chiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Poiché l’eventuale elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, ai fabbricanti di biciclette e di altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, con sede in Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia che dimostrino di non essere collegati (5) ad alcun fabbricante colpito dalle misure (6) e di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione per consentire, se le conclusioni dell’inchiesta confermano l’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e inviare le risposte al questionario o altre eventuali informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

i fabbricanti dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono presentare una domanda scritta per essere ascoltate dalla Commissione.

(22)

Si noti che al rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(23)

Se una parte interessata nega l’accesso alle necessarie informazioni o non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola pesantemente l’inchiesta, possono essere tratte ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base delle conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

(24)

Se viene accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

(25)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni tratte lo sono in base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito per tale parte potrà essere meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto essere se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(26)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base l’inchiesta si concluderà entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

Si noti che tutti i dati a carattere personale raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(28)

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della Direzione generale Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che svolgono l’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e proporre la propria mediazione al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti interessate.

(29)

Le domande di un’audizione da parte del consigliere-auditore devono essere poste per iscritto e motivate. Il consigliere-auditore potrà anche organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione dei diversi punti di vista e delle relative controdeduzioni.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all’interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell’Unione di biciclette e di altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma monocicli esclusi), privi di motore, spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codice TARIC 10, 87120030 e 8712007091), stiano eludendo le misure istituite a seguito del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può ordinare alle autorità doganali, mediante apposito regolamento, di cessare la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell’esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo disposizione contraria, le parti interessate che desiderino sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e inviare le risposte al questionario o le altre eventuali informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I fabbricanti dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione sempre entro lo stesso termine di 37 giorni.

5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (comunicazioni non riservate per e-mail; comunicazioni riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati su carta e inviati per posta, o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della Direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura “Limited (8) (diffusione limitata) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura “For inspection by interested parties” (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(3)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(4)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(5)  Ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l’una sia funzionario o direttore dell’impresa cui appartiene l’altra, e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorra uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, “persona” indica persone fisiche o giuridiche.

(6)  Un’esenzione può essere accordata anche nel caso in cui i fabbricanti – pur legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie) – dimostrino che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie non è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  Un documento a “diffusione limitata” è un documento considerato riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


Top